Art. 12.
(Norme in materia di adeguamento delle tariffe del gas metano).

    1.  Alle imprese turistico-ricettive, come definite ai sensi dell'accordo recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, e successive modificazioni, si applica, per l'erogazione di gas metano, la tariffa T4 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996, relativa allo scaglione oltre 100.000 metri cubi/anno, come prevista per le imprese artigianali e industriali.